Cirami e il legittimo sospetto
Diamo i numeri
2001 - Le ragioni del tribunale di Milano
Secondo il tribunale di Milano, la ''nullità'' dell'ordinanza del 20 settembre 1999 di Rossato, stabilita dalla Consulta, ''nel caso specifico in esame, è rimasta innocua''. Ovvero, non influisce sul processo IRI-Sme. Da un lato perché non è collegata a ''nessun altro atto e tanto meno al decreto che dispone il giudizio'' di Previti, dall'altro perché in quell'udienza ''meramente interlocutoria'' non sono stati compromessi i suoi sostanziali diritti di difesa. Nell'ordinanza si spiega, infatti, che durante l'udienza in questione, ''consistita nell'illustrazione al giudice di una serie di atti che tale difesa (di Previti, ndr) non aveva rinvenuto nel fascicolo'', non venne assunto alcun provvedimento, ''tranne quello di rinvio all'ulteriore udienza del 24 settembre successivo, di cui non fu disposta la notifica all'imputato Previti''. Eppure Previti ''è intervenuto'' all'udienza successiva ''senza far valere il vizio di notifica''. E ancora, ci fu solo una lettera scritta dall'on. Pisanu (capogruppo di Forza Italia ) a Previti addotta dalla difesa di quest'ultimo a sostegno del legittimo impedimento: troppo poco.
2001 - SOMMARIO
Una visita toppo sollecita
Le dichiarazioni spontanee
I 4 vizi del processo
Le verità di De Benedetti
Sull'orlo di un conflitto istituzionale
Le ragioni del tribunale di Milano
Legalità stravolta?
La legge sulle rogatorie internazionali
Un processo a strappi
Anomalie natalizie
Fuori dal sistema
Il giorno di Prodi e Amato
Deroga ad personam

"L'allegazione dell'impedimento è stata manchevole ed assolutamente inidonea a consentire al giudice quella valutazione di contemperamento delle esigenze che la Corte Costituzionale ha ammonito dover costituire oggetto necessario della valutazione del giudice''. Il processo Sme, quindi, non deve tornare indietro perché la Corte Costituzionale ha censurato Rossato solo per il fatto che non era suo compito ''affermare che l'interesse della Camera dei Deputati allo svolgimento delle attività parlamentari - e quindi l'esercizio dei diritti e doveri inerenti alla funzione parlamentare - dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario''. L'avvocato dello Stato Domenico Salvemini appoggia le tesi dei giudici milanesi: ''La sentenza della Corte Costituzionale dice che la ricaduta del processo è oggetto di valutazione del giudice penale'', i magistrati milanesi conservano un margine di discrezionalità.

1999
A novembre del 99 il gup del Tribunale di Milano rinvia a giudizio Silvio Berlusconi, Cesare Previti, Attilio Pacifico, Renato Squillante ...
2000
Lo scontro fra la Procura e la difesa è durissimo fin dalle prime udienze del dibattimento, con il rigetto del tribunale dell'istanza ...
2001

Il 3 aprile 2001 Renato Squillante, l'ex capo dei Gip di Roma, torna sotto i riflettori. I suoi legali ricusano i giudici del tribunale di Milano ...

2002
L'anno si apre nel segno della polemica politica: al centro delle numerosissime dichiarazioni di esponenti dei partiti, il caso Brambilla...
2003
Con il processo temporaneamente sospeso in attesa della decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto presentata dai legali...
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