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| Cirami e il legittimo sospetto |
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| 2001 - Le ragioni del tribunale di Milano |
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Secondo il tribunale
di Milano, la ''nullità'' dell'ordinanza del 20 settembre
1999 di Rossato, stabilita dalla Consulta, ''nel caso specifico
in esame, è rimasta innocua''. Ovvero, non influisce
sul processo IRI-Sme. Da un lato perché non è
collegata a ''nessun altro atto e tanto meno al decreto che
dispone il giudizio'' di Previti,
dall'altro perché in quell'udienza ''meramente interlocutoria''
non sono stati compromessi i suoi sostanziali diritti di difesa.
Nell'ordinanza si spiega, infatti, che durante l'udienza in
questione, ''consistita nell'illustrazione al giudice di una
serie di atti che tale difesa (di Previti, ndr) non aveva rinvenuto
nel fascicolo'', non venne assunto alcun provvedimento, ''tranne
quello di rinvio all'ulteriore udienza del 24 settembre successivo,
di cui non fu disposta la notifica all'imputato Previti''. Eppure
Previti ''è intervenuto'' all'udienza successiva ''senza
far valere il vizio di notifica''. E ancora, ci fu solo una
lettera scritta dall'on. Pisanu (capogruppo di Forza Italia
) a Previti addotta dalla difesa di quest'ultimo a sostegno
del legittimo impedimento: troppo poco.
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"L'allegazione dell'impedimento è stata manchevole
ed assolutamente inidonea a consentire al giudice quella valutazione
di contemperamento delle esigenze che la Corte Costituzionale
ha ammonito dover costituire oggetto necessario della valutazione
del giudice''. Il processo Sme, quindi, non deve tornare indietro
perché la Corte Costituzionale ha censurato Rossato
solo per il fatto che non era suo compito ''affermare che
l'interesse della Camera dei Deputati allo svolgimento delle
attività parlamentari - e quindi l'esercizio dei diritti
e doveri inerenti alla funzione parlamentare - dovesse essere
sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento
giudiziario''. L'avvocato dello Stato Domenico Salvemini appoggia
le tesi dei giudici milanesi: ''La sentenza della Corte Costituzionale
dice che la ricaduta del processo è oggetto di valutazione
del giudice penale'', i magistrati milanesi conservano un
margine di discrezionalità.
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| A novembre del 99 il gup del Tribunale
di Milano rinvia a giudizio Silvio Berlusconi, Cesare
Previti, Attilio Pacifico, Renato Squillante ... |
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| Lo scontro fra la Procura e la
difesa è durissimo fin dalle prime udienze del
dibattimento, con il rigetto del tribunale dell'istanza
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Il 3 aprile 2001 Renato Squillante,
l'ex capo dei Gip di Roma, torna sotto i riflettori.
I suoi legali ricusano i giudici del tribunale di Milano
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| L'anno si apre nel segno della polemica
politica: al centro delle numerosissime dichiarazioni
di esponenti dei partiti, il caso Brambilla... |
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| Con il processo temporaneamente
sospeso in attesa della decisione della Cassazione sulla
richiesta di rimessione per legittimo sospetto presentata
dai legali... |
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