Cirami e il legittimo sospetto
Diamo i numeri
2002 - Vuoti e lacune

Il 5 luglio, con 26 pagine, le sezioni unite penali della Cassazione spiegano, con la sentenza 25693, che è la ''lacuna normativa'' con la quale è stato concepito l'art.45 del Codice di procedura penale che disciplina i casi di rimessione del processo a convincere i supremi giudici che sia ''rilevante e non manifestamente infondata'' la questione di legittimità costituzionale sollevata, sullo stesso art.45, dai difensori di Silvio Berlusconi e Cesare Previti. In sostanza, secondo le sezioni unite, ''il contenuto fortemente riduttivo della previsione normativa espressa con l'art.45 Cpp, non è sovrapponibile all'area del legittimo sospetto, e d'altronde la corretta applicazione di quella norma ha reso manifesta, non solo la disarmonia con la legge delega, ma anche la lacuna normativa rispetto a tutte le possibili cause che possono porre in pericolo l'imparzialità del giudice o la libertà di determinazione delle parti e dei testimoni''. Insomma, secondo i magistrati della Cassazione l'art.45 non ricomprende tra le cause di rimessione, il legittimo sospetto, indicato, invece, nella legge delega del 16 febbraio 1987: disattende per questo le indicazioni formulate dalla Commissione parlamentare consultiva. Il Parlamento, ''inspiegabilmente'' non ha contemplato, tra i casi di rimessione, il legittimo sospetto come causa di turbamento dello svolgimento del processo.

2002 - SOMMARIO
Il caso Brambilla
L'intervento di Castelli
Il CSM gioca d'anticipo
La risposta dei giudici milanesi
Il contesto politico
Brambilla non può continuare
Democrazia a rischio
Nuove eccezioni, nuovi no
Previti: non fuggo dal processo
Le foto. Al bar
Processo politico e politica nel processo
Remissione del processo
Bocassini: la cassetta è originale
Perugia contro Milano
La battaglia sui testimoni
Vuoti e lacune
Niente eccezioni, il processo va avanti
Quella legge è incostituzionale
Questioni di anatomia
Il tribunale bacchetta Bocassini
Confuso
Ecco la teste Omega
Berlusconi ricusa i giudici
Berlusconi: processo paradossale
Questa lacuna normativa non può essere ''colmata'' dalla stessa Cassazione con il suo potere interpretativo, ''perché - spiega la Cassazione - ciò equivarrebbe a disattendere il contenuto della norma, negare valenza preclusiva ai presupposti tassativamente fissati e, quindi, sconfinare oltre il punto critico delle possibili interpretazioni adeguatrici''. In sintesi, la Cassazione ritiene di non poter ricomprendere anche il legittimo sospetto nella formula ''libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo'' di cui parla l'art.45 Cpp come causa che giustifica lo spostamento della sede processuale, da quella del cosiddetto giudice naturale ad altra sede meno condizionata da fattori ambientali. Aggiunge ancora la Suprema Corte che le sezioni unite, se dovessero decidere in base all' attuale dettato dell' art.45 Cpp, ''privo del riferimento, pur previsto dalla legge delega al legittimo sospetto, dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione''. Dunque, se la Corte costituzionale non dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale dell' art.45 Cpp, perché omette il riferimento al legittimo sospetto, alla Cassazione non rimarrebbe che decidere nel senso di non trasferire i processi Imi-Sir/Lodo da Milano a Brescia. La Cassazione ricorda che dall'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, in soli due casi ''si sono ritenute sussistenti le condizioni per la rimessione del processo (imputato Baietta 1993, imputato Cercello 1994). In entrambi i casi ''la dottrina non ha risparmiato severe critiche alle relative decisioni, ritenendole, con giudizio pressoché unanime, non conformi al dettato normativo''. Perché per trasferire un processo, in base all'articolo 45 Cpp, che parla del rischio per la ''libertà di determinazione'' delle persone che partecipano al processo, serve ''come condizione imprescindibile, che si sia in presenza di una coartazione psichica o fisica e che non basti che possa, comunque, dubitarsi della imparzialità o della serenità delle persone che partecipano al processo''. Pertanto, stando alla formulazione attuale dell'articolo 45 Cpp solo fatti eclatanti, come appunto la coartazione psico-fisica, possono portare al trasferimento della sede processuale, non essendo contemplato il semplice legittimo sospetto, indicato, invece, come circostanza specifica di rimessione dalla legge delega numero 81 del 16 febbraio 1987.

1999
A novembre del 99 il gup del Tribunale di Milano rinvia a giudizio Silvio Berlusconi, Cesare Previti, Attilio Pacifico, Renato Squillante ...
2000
Lo scontro fra la Procura e la difesa è durissimo fin dalle prime udienze del dibattimento, con il rigetto del tribunale dell'istanza ...
2001

Il 3 aprile 2001 Renato Squillante, l'ex capo dei Gip di Roma, torna sotto i riflettori. I suoi legali ricusano i giudici del tribunale di Milano ...

2002
L'anno si apre nel segno della polemica politica: al centro delle numerosissime dichiarazioni di esponenti dei partiti, il caso Brambilla...
2003
Con il processo temporaneamente sospeso in attesa della decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto presentata dai legali...
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