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| Cirami e il legittimo sospetto |
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| 2002 - Vuoti e lacune |
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Il 5 luglio, con 26 pagine, le sezioni unite penali della
Cassazione spiegano, con la sentenza 25693, che è la
''lacuna normativa'' con la quale è stato concepito
l'art.45 del Codice di procedura penale che disciplina i casi
di rimessione del processo a convincere i supremi giudici
che sia ''rilevante e non manifestamente infondata'' la questione
di legittimità costituzionale sollevata, sullo stesso
art.45, dai difensori di Silvio Berlusconi e Cesare
Previti. In sostanza, secondo le sezioni unite, ''il contenuto
fortemente riduttivo della previsione normativa espressa con
l'art.45 Cpp, non è sovrapponibile all'area del legittimo
sospetto, e d'altronde la corretta applicazione di quella
norma ha reso manifesta, non solo la disarmonia con la legge
delega, ma anche la lacuna normativa rispetto a tutte le possibili
cause che possono porre in pericolo l'imparzialità
del giudice o la libertà di determinazione delle parti
e dei testimoni''. Insomma, secondo i magistrati della Cassazione
l'art.45 non ricomprende tra le cause di rimessione, il legittimo
sospetto, indicato, invece, nella legge delega del 16 febbraio
1987: disattende per questo le indicazioni formulate dalla
Commissione parlamentare consultiva. Il Parlamento, ''inspiegabilmente''
non ha contemplato, tra i casi di rimessione, il legittimo
sospetto come causa di turbamento dello svolgimento del processo.
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| Questa lacuna normativa
non può essere ''colmata'' dalla stessa Cassazione con
il suo potere interpretativo, ''perché - spiega la Cassazione
- ciò equivarrebbe a disattendere il contenuto della
norma, negare valenza preclusiva ai presupposti tassativamente
fissati e, quindi, sconfinare oltre il punto critico delle possibili
interpretazioni adeguatrici''. In sintesi, la Cassazione ritiene
di non poter ricomprendere anche il legittimo sospetto nella
formula ''libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo'' di cui parla l'art.45 Cpp come causa
che giustifica lo spostamento della sede processuale, da quella
del cosiddetto giudice naturale ad altra sede meno condizionata
da fattori ambientali. Aggiunge ancora la Suprema Corte che
le sezioni unite, se dovessero decidere in base all' attuale
dettato dell' art.45 Cpp, ''privo del riferimento, pur previsto
dalla legge delega al legittimo sospetto, dovrebbero limitarsi
al rigetto delle richieste di rimessione''. Dunque, se la Corte
costituzionale non dovesse dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell' art.45 Cpp, perché omette il riferimento
al legittimo sospetto, alla Cassazione non rimarrebbe che decidere
nel senso di non trasferire i processi Imi-Sir/Lodo da Milano
a Brescia. La Cassazione ricorda che dall'entrata in vigore
del codice di procedura penale del 1989, in soli due casi ''si
sono ritenute sussistenti le condizioni per la rimessione del
processo (imputato Baietta 1993, imputato Cercello 1994). In
entrambi i casi ''la dottrina non ha risparmiato severe critiche
alle relative decisioni, ritenendole, con giudizio pressoché
unanime, non conformi al dettato normativo''. Perché
per trasferire un processo, in base all'articolo 45 Cpp, che
parla del rischio per la ''libertà di determinazione''
delle persone che partecipano al processo, serve ''come condizione
imprescindibile, che si sia in presenza di una coartazione psichica
o fisica e che non basti che possa, comunque, dubitarsi della
imparzialità o della serenità delle persone che
partecipano al processo''. Pertanto, stando alla formulazione
attuale dell'articolo 45 Cpp solo fatti eclatanti, come appunto
la coartazione psico-fisica, possono portare al trasferimento
della sede processuale, non essendo contemplato il semplice
legittimo sospetto, indicato, invece, come circostanza specifica
di rimessione dalla legge delega numero 81 del 16 febbraio 1987.
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| A novembre del 99 il gup del Tribunale
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sospeso in attesa della decisione della Cassazione sulla
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dai legali... |
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